Tribunale Milano sez. X, 11/06/2026, n. 4905 Giudice dott. Damiano Spera
In caso di denuncia/querela caratterizzata da grave negligenza e di successiva archiviazione, l’autore della condotta dannosa può essere chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c. dei danni derivanti dalla successiva attività investigativa.
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Con una importante pronuncia il Tribunale di Milano afferma la configurabilità di una responsabilità per colpa del denunciante ai sensi dell’art. 2043 c.c. laddove la denuncia abbia innescato una attività investigativa dannosa e il procedimento sia poi sfociato in una archiviazione.
La pronuncia risulta innovativa considerato che la giurisprudenza di legittimità “attribuisce all’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale, quale attività che si sovrappone all’iniziativa del denunciante (o querelante), valenza interruttiva del nesso di causalità tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)” salvo che ricorra l’ipotesi in cui “la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte contengano sia l’elemento oggettivo che l’elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché in tale ipotesi la detta denuncia (o querela) può comunque costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante) in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato o querelato” (Cass. n. 15296 del 2024).
Nella specifica vicenda affrontata la pronuncia del Tribunale di Milano del 2026 nega che l’attività investigativa interrompa il nesso di causalità materiale. Si legge, infatti, che:
“È infatti evidente che, lungi dall’interrompere il nesso causale del danno cagionato all’attore, la condotta colposa della C.D.F. ha determinato ab origine l’iniziativa d’indagine della procura.
Infine, secondo la C.D.F., dovrebbe rilevare, al più, la sola condotta colposa della Procura, la quale – a detta di parte convenuta – avrebbe potuto svolgere un’indagine preliminare al P.R.A., al fine di verificare l’attendibilità delle informazioni in merito alla targa del veicolo.
Ritiene in proposito questo Giudice che la negligenza della Procura, anche laddove effettivamente sussistente, non interromperebbe il nesso eziologico, ma al più concorrerebbe con la condotta colposa della C.D.F..
Del resto, in senso conforme, per la Suprema Corte: “È principio consolidato quello secondo il quale l’art. 2055 c.c. detta una norma sulla causalità materiale – integrata alla luce dei principi di cui all’art. 41 c.p. – per la cui applicazione è sufficiente l’accertamento circa la riconducibilità causale del medesimo fatto dannoso ad una pluralità di condotte. In particolare, la configurabilità di una forma di responsabilità solidale nel caso in cui più condotte abbiano concorso alla produzione del medesimo evento di danno rinviene la propria ratio nell’esigenza di tutelare la posizione del danneggiato, che potrà avanzare richiesta di risarcimento dell’intero danno patito a ciascuno dei condebitori solidali. La ratio sottesa alla disposizione in esame consente quindi di affermare come, ai fini della sua applicazione, sia sufficiente accertare il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l’unico fatto dannoso; irrilevante risulta, viceversa, che l’evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo (contrattuale e/o extracontrattuale) ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale” (da ultimo, in questi termini, Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.25970)”.
Inoltre, la pronuncia, riconducendo la responsabilità del denunciante all’art. 2043 c.c., ritiene pienamente operativa tale disposizione, anche nella parte in cui la responsabilità viene affermata per una condotta solo colposa. Nel caso concreto il Tribunale ha qualificato la condotta come colposa, sottolineandone la “grave negligenza”. La decisione non chiarisce, tuttavia, se la peculiare responsabilità affermata sia compatibile con la sola colpa grave o anche con la colpa lieve del denunciante/querelante.
Da ultimo, si segnalano due interessanti contributi della dottrina che si è occupata della tematica: Faccioli, Responsabilità civile da denuncia (o querela) infondata, in La Responsabilità civile, 2007, 821 ss.; S. Vescio, La responsabilità del querelante nel processo penale, in Archivio penale, 2024, n. 1 (in particolare al paragrafo 6).
