Corte d’appello di L’Aquila n. 254 del 6 Marzo 2026

DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE E CONDIZIONI DI SALUTE GIA’ COMPRESSE DEL PAZIENTE

 

Corte d’appello di L’Aquila n. 254 del 6 Marzo 2026

 

Segnaliamo una interessante pronuncia della Corte d’Appello di L’Aquila, con una particolare emozione. La sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio dott. Antonio Alexandre Ciccone, che è stato uno dei più brillanti allievi della Scuola.

La decisione offre spunti di grande interesse in materia di responsabilità sanitaria, nesso causale, perdita di chance e danno da perdita del rapporto parentale.

Un primo profilo rilevante riguarda il metodo di valutazione della consulenza tecnica d’ufficio: la pronuncia dimostra che la CTU va studiata, compresa e vagliata criticamente, senza adesioni “automatiche”, soprattutto quando contiene valutazioni che sconfinano sul piano giuridico.

Di seguito si riportano alcuni passaggi della pronuncia.

Appare opportuno chiarire che, dalla lettura organica della relazione medico-legale, comprensiva dei chiarimenti resi dal collegio medico con relazione integrativa del 23.09.2022 a seguito all’ordinanza del 09.06.2022 adottata dal Tribunale di Chieti, l’infezione nosocomiale da Pseudomonas a. contratta dal Sig. durante il ricovero presso il P.O. di Chieti si è instaurata Per_1su un quadro clinico già gravemente compromesso, non potendosi condividere quanto sostenuto dalle odierne appellanti, secondo le quali il paziente, prima di contrarre l’infezione nosocomiale, non aveva una condizione di insufficienza multiorgano acuta ed ingravescente tale da determinare il decesso nei tempi e nei modi verificatisi.

Alla luce dell’intero compendio istruttorio, l’applicazione del giudizio controfattuale conduce a ritenere che, qualora fossero state adottate idonee misure volte a prevenire l’insorgenza dell’infezione, in particolare la corretta profilassi antibiotica, il decesso del paziente si sarebbe comunque verificato, ma con un decorso temporale differente (pertanto, il caso in esame, è diverso da quelli oggetto dei precedenti giurisprudenziali, anche di questa Corte, citati dall’appellante, i quali si riferiscono a fattispecie nelle quali il concomitante stato morboso del paziente ha un ruolo causale concorrente subvalente e/o incerto e, comunque, che non avrebbe di per se stesso condotto al decesso del paziente).

Da ciò discende che l’intero evento dannoso deve essere attribuito all’autore della condotta quando questa abbia contribuito, con apprezzabile efficienza causale, alla produzione dell’esito concreto, fermo restando che l’obbligazione risarcitoria deve essere circoscritta alle sole conseguenze dannose riconducibili alla condotta colposa, senza ricomprendere quelle derivanti dall’originaria compromissione patologica del danneggiato. Tale impostazione risulta, peraltro, in linea con i più recenti approdi giurisprudenziali, fra cui la pronuncia della Corte di Cassazione n. 17006/2025.

Ciò posto, la quantificazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale non può prescindere dalle caratteristiche del caso concreto. Deve ribadirsi, in primo luogo, che il dal primo intervento avvenuto in data 29.07.2019 sino al momento del decesso intercorso in data 25.08.2019, si trovava in una condizione di sostanziale incoscienza, ciò determinando l’impossibilità per i familiari di godere del rapporto con il de cuius. Nel presente giudizio, è necessario considerare, inoltre, che il congiunto delle appellanti versava, già prima dell’insorgenza dell’infezione, in condizioni cliniche estremamente compromesse, tali da rendere la sua sopravvivenza comunque molto breve. Proprio questa circostanza incide sul parametro temporale che il giudice è chiamato a utilizzare nel procedere alla liquidazione del pregiudizio.

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