L’ambito di applicazione dei “super-interessi” previsti dall’art. 1284, comma IV, c.c.

Cass. 22 luglio 2026 n. 23891 Rel. ed Est. Marco Rossetti

In merito al noto contrasto giurisprudenziale sul perimetro applicativo dell’art. 1284, comma IV, c.c. la Terza Sezione della Corte aderisce alla soluzione interpretativa più ampia, ritenendo non necessario investire le Sezioni Unite.

Viene infatti enunciato il seguente principio di diritto:

“L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio”.

La disposizione ha sollevato sin da subito dubbi interpretativi sulla portata applicativa, tanto che il 3 agosto 2023 il Tribunale di Parma, con ordinanza resa dal giudice Matteo Moresco, ex studente della nostra Scuola, ha sollecitato la soluzione della questione ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c.

Perché sono stati introdotti i “super-interessi”?

Il comma IV dell’art. 1284 c.c. è stato introdotto dall’art. 17, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162), rubricato «Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti».

Nella relazione al DDL di conversione si giustifica lo specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite alla luce dell’esigenza “di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell’applicazione del tasso legale d’interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato, si prevede, in coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali (attuata con decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recentemente modificato)”.

La disposizione ha sollevato sin da subito dubbi interpretativi sulla portata applicativa, tanto che il 3 agosto 2023 il Tribunale di Parma, con ordinanza resa dal giudice Matteo Moresco, ex studente della nostra Scuola, ha sollecitato la soluzione della questione ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. In quel caso, però, le Sezioni Unite hanno dovuto prendere atto del sopravvenuto venir meno della condizione di ammissibilità del rinvio pregiudiziale rappresentata dalla rilevanza della questione di diritto per la definizione del procedimento davanti al giudice a quo.

I tre orientamenti in materia

Come ricorda la pronuncia n. 23891 del 2026 sul perimetro applicativo dell’art. 1284 comma IV c.c. si sono formati tre orientamenti:

Secondo un primo orientamento, la suddetta norma può applicarsi solo alle obbligazioni c.d. di valuta, e solo se scaturenti da un contratto (Sez. 3 n. 16318 del 26/05/2026; Sez. 3 n. 6698 del 20/03/2026; Sez. 3 n. 6696 del 20/03/2026; Sez. 3 n. 14285 del 29/05/2025; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14512 del 09/05/2022; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 28409 del 07/11/2018; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021).

Per un secondo orientamento, l’art. 1284, quarto comma, c.c., può trovare alle obbligazioni sorte da qualunque fonte, purché “liquide o di pronta liquidazione” (Sez. 1 n. 28036 del 22/10/2025).

Per un terzo orientamento, infine, l’art. 1284, quarto comma, c.c., deve applicarsi con riferimento a qualunque tipo di obbligazione che debba essere adempiuta pagando una somma di denaro, quale che ne sia la fonte e la natura (Sez. 3 n. 29757 del 11/11/2025; Sez. 3 n. 28199 del 23/10/2025; Sez. 3 – Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025; Sez. 3 – Ordinanza n. 61 del 03/01/2023).

In materia, anche per ulteriori riferimenti, si segnala il contributo di F. Ferreri, L’ambito di applicazione dei “super-interessi” previsti dall’art. 1284, comma 4, c.c.: l’occasione (parzialmente) persa dalle Sezioni Unite per fare chiarezza, Pactum Online.

La soluzione accolta dalla Terza Sezione

La recente pronuncia della Corte di Cassazione, dopo aver ripercorso gli argomenti a sostegno diversi indirizzi, accoglie il terzo orientamento.

L’art. 1284, quarto comma, c.c. deve essere interpretato nel senso che la misura degli interessi ivi prevista si applica a tutte le obbligazioni che si possono estinguere con una somma di denaro, quale che ne sia la fonte.

Depongono in tal senso la lettera e la ratio della legge, così chiare e semplici da non meritare glosse oscure.

Depone in tal senso la lettera, poiché l’art. 1284, quarto comma, c.c., fa decorrere gli interessi ivi previsti “dalla domanda”, con previsione così ampia da non consentire congetture restrittive.

Né può darsi peso all’espressione “se le parti non ne hanno determinato la misura”, per le ragioni già esposte ai precedenti par. 6.4.1 e ss.

Depone in tal senso la ratio, poiché l’art. 1284, comma quarto, c.c. venne introdotto per indurre il debitore ad un pronto adempimento, e tale esigenza non cessa sol perché la fonte dell’obbligazione sia la legge o un fatto illecito, invece che il contratto.

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