La pronuncia che si riporta di seguito (Trib. Avellino sez. II 20 marzo 2025) si segnala per il riconoscimento, a fronte della morte del congiunto, sia del risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza (risarcibile iure successionis in capo agli eredi) sia di quello da perdita di chance di conservare il rapporto parentale (risarcibile iure proprio in capo ai congiunti).
Il riconoscimento del risarcimento del danno da lesione della chance, intesa, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 11 novembre 2019 n. 28993), come possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale, dotata dei caratteri di apprezzabilità, serietà e consistenza, dipende nel caso concreto dalle risultanze della CTU, che di seguito si riportano per quanto di interesse:
“Sussistono profili di colpa per negligenza, imprudenza e imperizia a carico dei Sanitari intervenuti del P.O. (omissis) e dell’Ospedale (omissis). Tuttavia, tenuto conto della gravità del quadro emorragico, dell’età avanzata del paziente e del serio quadro pluripatologico preesistente (pregresso IMA, cardiopatia, ipertensiva, aneurisma aorta addominale prerenale, B. severa, IRC 3 stadio, in terapia con cardirene, antiaggregante piastrinico), anche se il trattamento dei Sanitari del P.O. L. e dell’Ospedale (omissis) fosse stato corretto il paziente con elevata probabilità non sarebbe sopravvissuto. Non sussiste pertanto nesso di causalità materiale tra il decesso del paziente e i comportamenti censurabili dei Sanitari del P.O. L. e dell’Ospedale (omissis). Viceversa, si può ammettere il nesso di causalità materiale tra i predetti comportamenti censurabili e la perdita di chances di sopravvivenza del paziente che può essere quantizzata nella misura del 40%”.
La pronuncia solleva una serie di riflessioni che vogliono in tale sede solo accennarsi e che saranno approfondite nell’ambito del CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SULLA RESPONSABILITA’ CIVILE SANITARIA promosso dalla Scuola:
1 la domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza è differente da quella di risarcimento del danno da lesione del “bene finale”, vale a dire da perdita del rapporto parentale?
2 quindi, l’avvocato potrà “correggere il tiro” con la prima memoria ex art. 171 ter e formulare la relativa domanda in luogo di quella precedentemente formulata oppure in via subordinata, per il caso di mancato riconoscimento della correlazione causale tra condotta ed evento morte?
3 come si quantifica il risarcimento del danno da perdita della chance di sopravvivenza? Che rapporto sussiste tra il criterio utilizzato dalla pronuncia riportata di seguito e l’irrisarcibilità del danno tanatologico (Cass. S.U. n. 15350 del 2015)?
4 come si quantifica il risarcimento del danno da perdita della chance di conservazione del rapporto parentale in capo ai congiunti?
5 quali sono gli elementi di rilevanza medico – legale da valorizzare per la prova dei caratteri di apprezzabilità, serietà e consistenza che devono connotare la chance?
Di questi e di altri quesiti ci occuperemo nell’ambito del corso promosso dalla Scuola per formare l’avvocato, il magistrato, il medico e lo studioso di diritto interessato ad approfondire la materia della responsabilità sanitaria la quale, nel corso dei decenni, ha costituito un vero e proprio laboratorio dal quale sono emerse regole che hanno poi interessato l’intera responsabilità di diritto civile.
