Molto rilevante la requisitoria del 27 maggio 2025 a firma dei sostituti procuratori Alessandro Pepe e Fulvio Troncone.
Viene in primo luogo affermata l’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà, sul rilievo che lo statuto proprietario implica un amplissimo potere di disposizione del bene nei limiti teleologici della sua funzione sociale (art. 42 comma 2 Cost.): così, la formula dell’art. 832 cod. civ., secondo cui «il proprietario ha diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo […]» va letta nel senso di ricomprendere anche la dismissione del bene, quale, appunto, estrinsecazione massima del potere di disporre.
Non ammettere questa opzione, ossia la rinuncia alla proprietà del bene immobile, significa tradire la “pienezza” del diritto riconosciuta dalla legge. Si verrebbe in altri termini a tratteggiare una sorta di “proprietà forzata”, come riflesso di una riduzione in negativo dell’ambito di azione dell’autonomia privata.
Quindi, la Procura si discosta dalla concezione più liberale per la quale la causa meramente dismissiva giustificherebbe in ogni caso la rinuncia alla proprietà.
Tale lettura si porrebbe infatti in contrasto con l’esigenza, in un ordinamento improntato alla centralità della persona e ai valori solidaristici, di sindacare ogni atto negoziale, sia esso tipico, che atipico, sulla base della meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti.
La meritevolezza postula un giudizio di conformità dell’atto di autonomia privata ai valori dell’ordine pubblico costituzionale, di cui agli articoli 2, 3, 41, 42 e 47 Cost. e dei Trattati europei, con la conseguente affermazione della nullità dell’atto non meritevole di tutela.
Al contempo, nel riconoscere la possibilità di un sindacato giudiziale basato sulla meritevolezza di tutela, quest’ultimo viene limitato ai casi in cui il risultato economico della rinuncia abdicativa si esaurisca in un mero scarico sul patrimonio pubblico di esorbitanti costi, che, sommati fra di loro, finiscono col cozzare coi vincoli di bilancio di stampo europeo.
Non risulta invece sufficiente, per negare la meritevolezza della rinuncia, il mero perseguimento da parte del rinunciante di un fine egoistico.
La requisitoria si segnala in particolare per la dettagliata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, per il “recupero” di una funzione generale della meritevolezza di tutela e, infine, per il tentativo di conciliare l’apertura al sindacato giudiziale della rinuncia con l’esigenza di certezza del diritto, predeterminando i casi in cui il negozio può definirsi non meritevole di tutela.
Quindi, per la Procura:
“la rinuncia al diritto di proprietà immobiliare è ammissibile, quale atto negoziale in cui si estrinseca lo statuto proprietario. Il relativo negozio unilaterale a carattere abdicativo, non traslativo, non recettizio, irrevocabile, sottoposto a forma scritta ad substantiam e trascrivibile esclusivamente contro il rinunciante, comporta ipso iure l’acquisizione a titolo originario da parte dello Stato del bene oggetto di rinuncia ex art. 827 c.c.
Esso è comunque soggetto a un giudizio di meritevolezza agganciato ai valori costituzionali, fondanti l’ordinamento giuridico, e al rispetto del diritto europeo, di modo che il negozio unilaterale di rinuncia abdicativa del diritto di proprietà immobiliare in casi eccezionali può essere considerato immeritevole di tutela e, quindi, nullo se consista in un’operazione economica che si ponga in netto e irriducibile contrasto con gli interessi pubblici, collettivi e generali espressi dal testo costituzionale e dai Trattati europei e concretantisi, in particolare, nel principio costituzionale della parità di bilancio e dei relativi vincoli europei di bilancio, senza che a tal fine sia sufficiente il mero perseguimento da parte del rinunciante di un fine egoistico”.
