Cass. 16604 del 20 giugno 2025 – Incapacità lavorativa

Incapacità lavorativa specifica – accertamento e liquidazione – criteri

Ogni persona, anche se disabile, ha il dovere ex art. 4 Cost. di attivarsi per trovare un’occupazione. Pertanto, nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro, provocata da lesioni personali, è doveroso tenere conto della possibilità̀ per il danneggiato di reimpiegare le residue forze industri in altro lavoro confacente alle sue attitudini.

Chi ha perduto il lavoro in conseguenza d’un infortunio, ma non si attivi per cercarne un altro confacente e compatibile con le sue condizioni di salute, tiene una condotta aggravativa del danno, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c., della quale il giudice deve tenere conto, se ricorrano tutti i presupposti sostanziali (la condotta colposa della vittima; il nesso di causa tra colpa della vittima ed aggravamento del danno) e processuali (l’eccezione di parte) richiesti dalla suddetta norma.

Nella liquidazione del danno da perdita del reddito in conseguenza di lesioni personali, il giudice di merito deve dapprima accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza, e solo dopo procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità̀ per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze industri. Non è invece consentito rigettare la domanda senza compiere il suddetto accertamento, sol perché́ la vittima non abbia dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro.

L’accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già̀ percettore di reddito, deve avvenire: a) accertando l’entità̀ dei postumi permanenti; b) accertando la compatibilità̀ tra i postumi e l’impegno fisico o psichico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima; c) valutando se l’eventuale incompatibilità̀ tra postumi e mansioni comporti, in atto od in potenza, una presumibile riduzione patrimoniale. Deve invece escludersi che gli accertamenti suddetti possano compiersi in abstracto, chiedendo al medico-legale di quantificare in punti percentuali la c.d. “incapacità̀ lavorativa specifica”, e moltiplicando il reddito perduto per la suddetta percentuale. 

Sebbene il danno da lucro cessante causato dall’incapacità̀ di lavoro possa dimostrarsi anche col ricorso alle presunzioni semplici, deve escludersi ogni automatismo tra il grado percentuale di invalidità̀ permanente e l’esistenza del suddetto danno.

La circostanza che la vittima di lesioni personali, licenziata a causa del superamento del periodo di comporto, non dimostri di avere cercato un altro lavoro che le garantisse un pari livello di reddito non è di per sé d’ostacolo alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante.

… l’eccezione di cui al secondo comma dell’art. 1227 c.c. grava su chi la solleva.

Infatti, la negligente condotta del danneggiato che, perduta l’occupazione a causa dell’infortunio, non si attivi per impiegare le proprie residue forze industri in un nuovo lavoro è fatto costitutivo dell’eccezione di aggravamento colposo del danno (art. 1227, secondo comma, c.c.), non fatto costitutivo della domanda di danno. Spetterebbe dunque al debitore provare che la vittima, pur potendo trovare con ragionevole probabilità di successo un nuovo lavoro, non lo cercò.

La pronuncia suscita una pluralità di interrogativi e di riflessioni di cui ci occuperemo durante il MASTER EXECUTIVE – CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN RESPONSABILITÀ’ CIVILE SANITARIA:

1 ha ancora senso distinguere tra incapacità lavorativa generica e specifica?

2 quali sono i meccanismi di liquidazione della incapacità lavorativa specifica?

3 quali sono i rapporti con il danno da lesione alla cenestesi lavorativa?

4 in relazione ai carichi probatori in capo al danneggiato, la pronuncia si pone di fatto in contrasto con la recente Cassazione civile S.U. 25/02/2025, n. 4892 in materia di danno da anticipata risoluzione?

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