Cassazione civile sez. III, 27/06/2026, n. 22064

È risarcibile il danno conseguente alla perdita di un genitore intervenuta, a causa di un errore medico, dopo il concepimento e prima della nascita?

Il quesito, al quale ha dato risposta favorevole la recente Cassazione civile sez. III, 27/06/2026, n. 22064 (Rel. Cons. Paolo Spaziani), con conclusioni difformi da parte della Procura Generale (Cons. Alessandro Pepe), solleva delicate questioni riguardanti tanto il diritto delle persone quanto il diritto della responsabilità civile.

 

LA risposta al quesito DIPENDE DALLA RICOSTRUZIONE ACCOLTA SULLA posizione giuridica del concepito?

La pronuncia ritiene di poter prescindere dal problema: l’evento di danno, consistente nella lesione del diritto al godimento del rapporto genitoriale, si verificherebbe solo al momento della nascita, a nulla rilevando che la condotta produttiva della perdita del genitore sia intervenuta precedentemente. 

Si legge, infatti, che:

5.1. In primo luogo, infatti, poiché la prossima instaurazione della relazione genitoriale è la conseguenza “normale” del concepimento e poiché il rapporto affettivo ed educativo protetto dalla legge attraverso lo statuto dei diritti del figlio di cui all’art.315-bis cod. civ. costituisce la conseguenza “normale” dell’instaurazione della relazione genitoriale, deve ritenersi che, se tale relazione non può instaurarsi per effetto della morte del padre naturale provocata dal fatto illecito del terzo, la perdita del rapporto affettivo ed educativo tra padre e figlio costituisce la conseguenza “normale” di quell’illecito: sussiste, pertanto, secondo la regola di struttura della “causalità adeguata” o “regolarità causale”, il nesso di causalità materiale tra la condotta illecita del terzo e il danno-evento, costituito alla lesione del diritto del bambino al godimento del rapporto genitoriale; diritto, beninteso, sorto dopo la nascita e puntualizzatosi sulla sfera giuridica della persona del figlio e non su quella del concepito, con conseguente irrilevanza della questione dogmatica della capacità giuridica di quest’ultimo.

 

L’INQUADRAMENTO DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEL CONCEPITO È EFFETTIVAMENTE IRRILEVANTE AI FINI DELLA SOLUZIONE?

Non sembra, tanto che la stessa pronuncia sottolinea la differenza tra il caso della perdita di un genitore dopo il concepimento e prima della nascita e quello in cui “i fratelli postumi del soggetto nato con deficit neuromotorio per errore medico, avevano invocato il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale con il loro germano, verificatosi quando evidentemente essi non erano stati ancora concepiti”.

Prosegue la pronuncia sottolineando che:

“mentre nella prima ipotesi il danneggiato “di riflesso” per perdita del rapporto parentale era già concepito al momento dell’illecito, invece nella seconda ipotesi l’illecito contro il congiunto non era stato posto in essere durante la gestazione dei presunti danneggiati”.

 

GLI ORIENTAMENTI SULLA POSIZIONE GIURIDICA DEL CONCEPITO

IL CONCEPITO QUALE SOGGETTO DI DIRITTO

Conviene allora ripercorrere alcuni orientamenti in materia.

Un Maestro del diritto civile, Francesco Donato Busnelli, ha dedicato al tema ampie riflessioni e, in relazione all’art. 1 della legge n. 40 del 2004, per il quale la presente legge “assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, ivi compreso il concepito”, ha scritto:

“l’attribuzione della soggettività giuridica al concepito non consente più di qualificarlo, nel nostro ordinamento, come “cosa”, sia pure “vivente”, ed è di ostacolo alla “segmentazione” della vita prenatale. È bensì vero che il concepito, come “uomo in formazione”, ha in sé il carattere del divenire; ma il divenire è un continuum, e la soggettività del concepito,“con le caratteristiche sue proprie”, si modella su di esso e ne esprime l’inscindibilità”.

 

IL CONCEPITO QUALE SOGGETTO DI DIRITTO. SEGUE

Il riconoscimento della soggettività del concepito, è bene ricordarlo, non pone in pericolo i diritti fondamentali della gestante. Come ricorda l’Illustre Maestro:

“Per l’embrione concepito (o impiantato) in utero il diritto alla vita gode di una protezione “ forte ”, anche se apprestata dalla legge nella “ misura del possibile ”. E la misura del possibile è costituita dal necessario bilanciamento con i diritti fondamentali della gestante: bilanciamento che tende a salvaguardare prioritariamente la vita e la salute della donna, facendo salva, “ quando ciò sia possibile” [83], la vita del concepito. Nel nostro sistema normativo la violazione del diritto alla vita del concepito (embrione o feto) in utero può dirsi, dunque, legittima soltanto nei termini e secondo le modalità previste dalla l. n. 194/1978, e comunque soltanto in presenza — almeno stando alla lettera della legge — di un pericolo per la salute fisica o psichica della donna: pericolo che deve essere quanto meno “ serio ” (art. 4). Ogni altra ipotesi di sacrificio della vita del concepito è considerata dalla legge come ipotesi di reato, a conferma della protezione “ forte ” assicurata al concepito nei confronti di “ chiunque ” cagioni l’ interruzione volontaria della gravidanza “ senza l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 3 o 8 ” (art. 19)”.

 

IL CONCEPITO QUALE SOGGETTO DI DIRITTO. SEGUE

In giurisprudenza, a favore della soggettività giuridica del concepito, può ricordarsi tra le altre Cass. civ. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741 per la quale:

“il nascituro o concepito risulta comunque dotato di autonoma soggettività giuridica (specifica, speciale, attenuata, provvisoria o parziale che dir si voglia) perché titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interessi personali in via diretta, quali il diritto alla vita, il diritto alla salute o integrità psico-fisica, il diritto all’onore o alla reputazione, il diritto all’identità personale, rispetto ai quali l’avverarsi della condicio iuris della nascita ex art. 1, 2 comma, c.c. (sulla base dei due presupposti della fuoriuscita del feto dall’alveo materno ed il compimento di un atto respiratorio, fatta eccezione per la rilevanza giuridica del concepito, anche sul piano patrimoniale, in relazione alla successione mortis causa ex art. 462 c.c. ed alla donazione ex art. 784 c.c.) è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio a fini risarcitori”.

 

IL CONCEPITO QUALE OGGETTO DI PROTEZIONE

Merita di essere ricordata la ricostruzione di Giuseppe Cricenti, Consigliere della Corte di Cassazione, per il quale la soggettività giuridica non costituisce una tecnica normativa funzionale alla protezione di una entità ma “una tecnica di imputazione di situazioni giuridiche (anche di obblighi, che il concepito difficilmente può avere) che però presuppone l’agire di quell’ individuo, o di una collettività di individui, nella società di individui, ossia in una serie di rapporti giuridici. Di per sé la soggettività non si addice al concepito, ad un essere che non agisce all’ interno di rapporti giuridici. La soggettività non è una conseguenza dell’essere persone, è un’astrazione dell’ordine giuridico, un punto di imputazione personalizzato delle regole giuridiche”.

Questa ricostruzione, per la quale il concepito va considerato come oggetto di protezione, piuttosto che come soggetto, verrà poi accolta da Cass. civ. sez. III, 2 ottobre 2012 n. 16754 per la quale: «È tanto necessario quanto sufficiente, di converso, considerare il nascituro oggetto di tutela, se la qualità di soggetto di diritto […] è attribuzione normativa funzionale all’ imputazione di situazioni giuridiche e non tecnica di tutela di entità protette». 

 

IL CONCEPITO QUALE OGGETTO DI PROTEZIONE. SEGUE.

La peculiarità del riconoscimento di un credito risarcitorio per la lesione di un interesse intervenuta durante la gravidanza e, quindi, prima dell’acquisto della soggettività giuridica si spiega per Cricenti alla luce del fatto che “lo strumento con il quale si consente a chi nasce (e solo ovviamente a partire da quel momento) di dolersi del danno riportato durante la vita prenatale è costituito da una finzione,mediante la quale, nel momento in cui nasce ed agisce, il danneggiato si costituisce come soggetto del danno patito nella vita prenatale. Il sistema usa la finzione di creare un diritto a favore di chi non è ancora nato. Ma questo diritto il nato può esercitarlo solo una volta che sia tale”.

 

I DANNI CONSEGUENZA RISARCIBILI A FRONTE DELLA PERDITA DEL GENITORE

Tornando alla recente Cassazione civile sez. III, 27/06/2026, n. 22064, vanno riportati i passaggi in cui la pronuncia si sofferma sul peculiare danno conseguenza subito a causa della perdita del genitore durante la gravidanza:

“La preesistenza della relazione affettiva all’illecito non è dunque elemento necessario del rapporto di causalità giuridica, la quale va valutata alla stregua dell’intensità del legame e dell’incidenza della lesione subita dalla vittima primaria sul suo svolgimento; presupposti della cui sussistenza non può dubitarsi nell’ipotesi in cui la vittima sia il padre della persona già concepita al momento della morte provocata dall’illecito del terzo, avuto riguardo alla peculiarità del legame genitoriale e alla evidente incidenza causale della morte del genitore sulla sua irrimediabile compromissione”.

Inoltre, per la pronuncia “La diretta riconducibilità alla sfera giuridica del figlio, non solo della conseguenze dannose sotto il profilo relazionale e morale, ma, prima ancora, dello stesso evento lesivo cui esse conseguenze sono giuridicamente riconducibili, quale evento materialmente imputabile alla condotta del terzo e immediatamente incidente sui diritti del minore, induce a qualificare le prime quali danni diretti e non “riflessi”, onde neppure si pone, nella fattispecie, la questione della sussistenza, o meno, dei requisiti di estensibilità del concetto di immediatezza di cui all’art.1223 cod. civ. alla categoria dei pregiudizi “di rimbalzo”.”.

 

I DANNI CONSEGUENZA RISARCIBILI A FRONTE DELLA PERDITA DEL GENITORE. SEGUE.

La pronuncia non si sofferma sugli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale risarcibile ritenendolo ritenendo, in relazione alle conseguenze della perdita del padre (danno morale e danno dinamico – relazionale) “che esse, stante la peculiarità del rapporto genitoriale, costituiscono oggetto di presunzione iuris et de iure, non potendosi estendere a tale rapporto i criteri elaborati da questa Corte – v. in particolare, Cass. n.5769/2024; Cass. n.20269/2024; Cass. n.9617/2026 – con riferimento all’accertamento delle conseguenze pregiudizievoli nelle altre fattispecie di lesione o perdita del rapporto parentale, che ammettono il danneggiante a fornire la prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio intercorrente tra la vittima dell’illecito e il congiunto superstite”.

Sul punto nella memoria della Procura Generale si legge che:

“Questo tipo di danno, da perdita di chance, una volta affermato in astratto, deve essere appunto configurato nelle sue effettive concrete potenzialità di attuazione ed estrinsecazione nella situazione specifica. Insomma, non si può ricorrere a criteri generali e aspecifici (tabellarizzati) di quantificazione del danno, ma viceversa occorre accertare in concreto quelle che erano le caratteristiche del soggetto deceduto e della comunità familiare e, pertanto, se, in quale modo e in quale misura l’assenza di un genitore e di una comunità familiare con quelle caratteristiche abbia inciso negativamente, in termini appunto di perdita di chance, sul figlio ancora non nato. Sul punto il ricorso per cassazione nulla dice, né esso fa riferimento ad atti processuali nei quali questi profili sarebbero stati evidenziati. Ne deriva un difetto di autosufficienza e specificità della censura”.

 

La pronuncia solleva numerose riflessioni collaterali, che affronteremo ai corsi per avvocatura, per magistratura e al Master sulla responsabilità sanitaria: si pensi alla risarcibilità del danno patrimoniale per perdita del futuro apporto economico del genitore, al danno da “nascita malformata e indesiderata”, ai problemi posti dalla procreazione medicalmente assistita tra i quali quelli relativi all’irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione dell’embrione.

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