Con ordinanza ex art. 363 bis c.p.c., si pongono alla Corte di Cassazione i quesiti che seguono:
se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private:
1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”;
2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l’emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;
3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta.
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In attuazione della delega contenuta nell’art. 138 del Codice delle assicurazioni private (d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209), il D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12 ha previsto un sistema di quantificazione del danno non patrimoniale con postumi superiori al 9 per cento.
La nuova disciplina trova applicazione al risarcimento del danno non patrimoniale “per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata” (art. 1 del Decreto).
Inoltre, in base all’art. 5 del Decreto, “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
Alla luce dell’entrata in vigore della nuova disciplina si pone un duplice problema interpretativo:
- se possa trovare applicazione in via indiretta, quale parametro di riferimento della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c., in caso di danno biologico non derivante da sinistri stradali o da responsabilità sanitaria;
- se possa trovare applicazione in via indiretta, quale parametro di riferimento della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c., in caso di danno biologico derivante da sinistri stradali o da malpractice sanitaria verificatisi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Nel caso all’attenzione del Tribunale di Milano, il giudice è chiamato a liquidare il danno non patrimoniale subito dall’attore a seguito di un sinistro stradale, verificatosi antecedentemente all’entrata in vigore della T.U.N., in cui questi ha riportato lesioni di non lieve entità, vale a dire superiori alla soglia del 9% di invalidità permanente, come previsto dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private.
La questione giuridica all’attenzione del Tribunale riguarda quindi l’individuazione dei criteri risarcitori applicabili, alla luce del principio dell’equità ex art. 1226 c.c. il quale postula ad un tempo la giustizia del caso concreto e la parità di trattamento tra danneggiati.
Fino all’entrata in vigore della T.U.N., per conciliare queste due esigenze sottese al giudizio equitativo di cui all’art. 1226 c.c., la giurisprudenza ha assegnato alla Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”, con la conseguenza che incorre in vizio di violazione di legge la sentenza che la disapplichi (Cass., sent., n. 12408/2011).
Dunque, la Tabella costituisce una sorta di norma interposta, dal momento che “non è lo scostamento dalle tabelle milanesi a fondare la violazione della norma di diritto, ma le tabelle sono il parametro per verificare se sia stato violato l’art. 1226 c.c.” (Cass., sent., n. 10579/2021).
Alla luce della nuova normativa, occorre stabilire se, in caso di lesioni superiori al 9% subite a seguito di incidente stradale verificatosi prima del 5 marzo 2025 (data di entrata in vigore della T.U.N.), la liquidazione del danno non patrimoniale debba avvenire:
• sulla base della Tabella Unica Nazionale (c.d. T.U.N.), adottata con il D.P.R. 13.01.2025, n. 12 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025;
• ovvero se, considerato che quest’ultima non era ancora in vigore al momento del sinistro, debba farsi riferimento alla Tabella elaborata dal Tribunale di Milano (Edizione 2024) sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute.
L’individuazione della Tabella applicabile incide in modo determinante sull’esito del giudizio, poiché l’applicazione della T.U.N., rispetto alla omologa Tabella milanese, conduce, a parità di danno biologico permanente e temporaneo, a risultati liquidatori sensibilmente diversi.
Dal momento che sono decine di migliaia, ogni anno, i giudizi che hanno ad oggetto l’accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione macropermanente (e cioè che cagioni invalidità dal 10% al 100%) del bene salute, a seguito di incidenti stradali verificatisi prima del 5 marzo 2025, la questione sollevata impone, quindi, un intervento nomofilattico volto ad assicurare un’applicazione uniforme del diritto su tutto il territorio nazionale.
Per di più, il persistere dell’incertezza circa quali siano i criteri liquidatori applicabili potrà comportare (e, di fatto, sta già comportando) un’amplificazione del contenzioso, in quanto rende molto più difficile la composizione stragiudiziale della lite, prima e durante il processo. Difatti, la litigiosità nei singoli processi, ma anche in tutte le trattative stragiudiziali, tende ad aumentare in modo esponenziale: i difensori delle vittime e quelli delle compagnie assicuratrici chiederanno l’applicazione della T.U.N. piuttosto che della Tabella milanese, a seconda della percentuale di invalidità nella fattispecie concreta accertata dal C.T.U. o dal perito di parte; in altre parole, si teme che l’incertezza nell’applicazione dei criteri di liquidazione potrebbe condurre anche alla paralisi del sistema giudiziario, che non potrà mai gestire il contenzioso che può derivare dalle centinaia di migliaia di sinistri con danno al bene salute che si verificano ogni anno: incidenti stradali e malpractice medica (già verificatisi prima del 5 marzo 2025) e tutti gli altri fatti illeciti, extracontrattuali e talora anche contrattuali, a prescindere dalla data di verificazione del fatto illecito.
Per un indirizzo è infatti ammissibile l’applicazione in via indiretta della T.U.N. quale misura dell’equità della liquidazione del danno non patrimoniale.
La stessa Cassazione, con la sentenza n. 11319 del 29.4.2025, in un giudizio avente ad oggetto il danno differenziale alla persona derivato all’attore/ricorrente in conseguenza della violazione delle norme sull’ordinamento penitenziario, accoglie parzialmente il ricorso e, in relazione al giudizio di rinvio, aggiunge: “Al riguardo mette conto avvertire che, quanto ai valori da porre a base del calcolo a punto, il giudice di rinvio resta vincolato all’applicazione delle Tabelle di Milano nella versione più aggiornata. Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 […] applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non sarebbero altrimenti d’ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell’articolo 5 del citato D.P.R. circa l’applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un’applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)”.
È possibile però riscontrare una ricostruzione contraria per la quale la T.U.N. non può trovare applicazione al di fuori della materia di riferimento, alla luce delle peculiarità di quest’ultima.
