Cassazione civile sez. III, 02/09/2025, n.24349
4.2 È del tutto evidente – nonostante una giurisprudenza l’abbia affermato, ma senza alcuna oggettiva base, suscitando da ultimo un intervento specifico del legislatore che non ne poteva essere supplito – che le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare. Si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa, che può senz’altro ispirare nel caso concreto la valutazione che il giudice è tenuto a effettuare nell’ottica di equità quando non esistono regole normative specifiche di quantificazione; e il giudice non è però obbligato ad applicare siffatte tabelle né tantomeno, se decide di applicarle, ad applicarle in toto, integrando queste, appunto, solo uno degli strumenti potenzialmente utili per operare un’adeguata valutazione di merito del quantum risarcitorio. Su un riconoscimento di Euro 10.000 come entità risarcitoria, quindi, la censura è fattuale; e comunque la motivazione al riguardo sussiste, perché va considerata nella sua complessiva stesura.
Sembra quindi emergere un contrasto con altra recente giurisprudenza di legittimità che si riporta di seguito.
Cassazione civile sez. I, 27/03/2024, n.8248
4.4.3. I parametri delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, dunque, sono stati ritenuti applicabili, da parte del giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si si era pervenuti e si è ritenuta «l’incongruità della motivazione che non (aveva) dato conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risult(ava) sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle “Tabelle” di Milano consent(iva) di pervenire» (cfr. Cass. n. 17018 del 2018).
4.4.4. In seguito, questa Corte (cfr. Cass. n. 31358 del 2021) ha affermato, in continuità con l’orientamento suddetto, che «la liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo – quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale – è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto» (cfr. anche Cass. n. 37009 del 2022; Cass. 13540 del 2023, con riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma). Secondo, altra pronuncia (cfr. Cass. n. 27562 del 2017), in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, l’omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano può essere fatta valere, in sede di legittimità, come violazione dell’art. 1226 cod. civ., costituendo le stesse Tabelle una sorta di parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge (il principio è ripreso in Cass. n. 8508 del 2020); mentre l’omesso esame di un fatto specializzante idoneo a giustificare lo scostamento da dette tabelle deve essere denunciato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Il principio è stato applicato anche con riferimento alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa (cfr. Cass. n. 18217 del 2023, in cui si è ravvisata la necessità che la motivazione dia conto degli elementi di fatto riferibili alla cd. “tabella Milano”, ai fini della riconduzione della fattispecie ad una delle fasce di gravità ivi contemplate).
4.4.5. Tanto premesso, ed in continuità con la recente Cass. n. 3772 del 2024, va ribadito, allora, che, «anche nella materia della diffamazione a mezzo stampa e relativamente alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno debba essere liquidato seguendo quelle tabelle, quali elaborate dal Tribunale di Milano, che prevedano parametri oggettivi e diffusamente adoperati, a cominciare dalla notorietà del diffamante, dalle cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato, dalla natura della condotta diffamatoria, dall’esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o dall’orchestrazione di vere e proprie campagne stampa. E, inoltre, considerando: la collocazione dell’articolo e lo spazio che la notizia diffamatoria occupa; l’intensità dell’elemento psicologico in capo all’autore della diffamazione; il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione; la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie; la natura ed entità delle conseguenze sull’attività professionale e sulla vita del diffamato; la limitata riconoscibilità del diffamato; la rettifica successiva e/o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato ovvero il loro rifiuto. Con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione».
