Corte costituzionale – 23/01/2026, n. 7
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto.
Nel disporre che «[l]a prescrizione rimane sospesa […] tra i coniugi», l’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ. intende preservare l’affectio e l’unità familiare.
Tramite l’istituto della sospensione, l’ordinamento riconosce che, in presenza di uno stabile legame affettivo di coppia, non è esigibile l’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, che preludono a un possibile contenzioso e sono percepiti come lesivi della fiducia reciproca.
Simile finalità si incentra, dunque, sulla tutela del vincolo affettivo di coppia che la Costituzione protegge sia che esso origini da un atto, qual è il matrimonio, come previsto dall’art. 29 Cost., sia che scaturisca dalla stabilità del rapporto di convivenza, dando luogo a una formazione sociale familiare, che rinviene il proprio fondamento nell’art. 2 Cost.
Pertanto, non diversamente da quanto è dato constatare rispetto al coniuge, non si può esigere dal convivente di fatto, che vanti un credito nei confronti dell’altro, l’onere di esercitare la pretesa, e, più in generale, di far valere il diritto soggetto a prescrizione, compromettendo la stabilità, l’armonia e l’unità del rapporto affettivo.
Il convivente di fatto, così come il coniuge, non può essere posto dinanzi all’alternativa tra il sacrificio del legame affettivo e di fiducia reciproca che fa da collante al nucleo familiare e la compressione della possibilità di far valere il proprio diritto. Senza atti interruttivi della prescrizione, infatti, il diritto tanto più è destinato al sacrificio quanto più lungo e duraturo si rivela il vincolo affettivo.
Una tale alternativa, oltre a differenziare in modo irragionevole il convivente di fatto rispetto al coniuge, è destinata a incidere negativamente su interessi riconducibili all’art. 2 Cost.
A ciò si aggiunga che non può condividersi l’idea che i caratteri propri dell’istituto della sospensione della prescrizione sarebbero tali da giustificare il diverso trattamento del coniuge rispetto al convivente di fatto.
Si deve, infatti, rimeditare la tesi secondo cui la sospensione della prescrizione debba radicarsi su presupposti costituiti da «precisi elementi formali e temporali che si ravvisano nel coniugio e non nella libera convivenza» (sentenza n. 2 del 1998).
Anzitutto, occorre segnalare che, proprio nell’interpretazione dell’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ., la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente abbandonato una lettura della causa di sospensione formalisticamente riferita allo status di coniuge, privilegiando, viceversa, una lettura incentrata sulla tutela della dimensione sostanziale del rapporto. A partire da una sentenza del 2014 (Cass. n. 7981 del 2014), si è affermato, infatti, l’orientamento secondo cui, con la separazione legale tra i coniugi, cessa l’applicabilità della sospensione della prescrizione, pur non essendo ancora sciolto il vincolo matrimoniale. Tale principio è stato confermato anche da un recente intervento (Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 16 febbraio 2025, n. 3979), che ha ribadito come la sospensione operi solo fintantoché persista l’affectio, che è la sola ratio idonea a giustificare l’applicazione della norma censurata.
Si conferma, dunque, che il dato rilevante ai fini della sospensione della prescrizione non è l’esistenza del vincolo matrimoniale, bensì la sussistenza di un legame affettivo di coppia e di una comunione di vita, ben presenti anche nella convivenza di fatto, che rendono moralmente inesigibili gli atti interruttivi della prescrizione.
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