Corte Costituzionale 21/03/2025 n. 33
È incostituzionale l’esclusione delle persone singole dall’adozione internazionale dei minori.
Con pronuncia depositata il 21 marzo 2025, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.
La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell’adozione internazionale che non include le persone singole fra coloro che possono adottare, ha affermato che tale esclusione si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La pronuncia si basa due principali argomenti.
Il primo attiene alla tutela dell’autodeterminazione orientata alla genitorialità.
Infatti, per la Corte la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della generale libertà di autodeterminarsi, riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concernente la sfera privata e familiare, nonché all’art. 8 CEDU, perché rientrante nel concetto di “vita privata”.
Pur non potendosi ravvisare un “diritto alla genitorialità”, l’interesse di chi aspira alla genitorialità è meritevole di essere considerato nel bilanciamento con le singole esigenze riferite al potenziale figlio, tenendo conto anche di eventuali altre istanze di quest’ultimo.
Alla luce di tale valutazione comparativa, la Corte ritiene che la disciplina censurata si riverberi in misura sproporzionata sulla libertà di autodeterminazione, intesa, nel contesto in esame, quale interesse a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità, rendendosi disponibile all’adozione di un minore straniero.
Infatti, già da tempo la Corte ha riconosciuto l’astratta idoneità della persona singola a offrire un ambiente stabile e armonioso.
Infatti, con la sentenza n. 183 del 1994, la Corte ha rilevato che i principi costituzionali «non vincolano l’adozione dei minori al criterio dell’imitatio naturae in guisa da non consentire l’adozione da parte di un singolo se non nei casi eccezionali in cui è oggi prevista dalla legge n. 184 del 1983». Quei principi costituzionali non impediscono di ravvisare nell’adozione da parte di persone singole una possibile «soluzione in concreto più conveniente all’interesse del minore», il che presuppone una loro idoneità in astratto a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso.
Tale conclusione è avvalorata dal fatto che anche il modello della famiglia monoparentale trova riconoscimento nella Costituzione.
Inoltre, nel contesto della disciplina dell’adozione, il miglior interesse del minore è direttamente preservato dalla verifica giudiziale concernente la concreta idoneità dell’adottante.
In base a queste considerazioni, risulta che l’esigenza, sottesa alla scelta del legislatore, di assicurare all’adottato «la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori» (sentenza n. 198 del 1986) non viene perseguita con un mezzo idoneo e proporzionato.
Se tale istanza può giustificare «una indicazione di preferenza per l’adozione da parte di una coppia di coniugi» (sentenza n. 183 del 1994), non supporta però la scelta di convertire tale modello di famiglia in una aprioristica esclusione delle persone singole dalla platea degli adottanti.
In particolare, nel caso dell’adozione internazionale, allo Stato di accoglienza spetta solo il compito di regolare l’idoneità o meno a adottare, dopodiché l’abbinamento con il minore di chi ha ottenuto il decreto di idoneità è di competenza dello Stato d’origine del minore stesso.
La seconda ragione attiene alla tutela dell’interesse del minore.
Infatti, l’interesse a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità si coniuga anche con una finalità di solidarietà sociale, in quanto rivolge le aspirazioni alla genitorialità a bambini o a ragazzi che già esistono e necessitano di protezione.
Se scopo dell’adozione internazionale è quello di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati, residenti all’estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, l’insuperabile divieto per le persone singole di accedere a tale adozione non risponde a una esigenza sociale pressante e configura – nell’attuale contesto giuridico-sociale – una interferenza non necessaria in una società democratica.
Infatti, la restrizione della platea dei potenziali adottanti è in grado di incidere sull’effettività della tutela dei bambini abbandonati.
E che si tratti di un’eventualità non puramente teorica emerge, del resto, dalla progressiva riduzione delle domande di adozione che si è avuta a partire dall’inizio del nuovo millennio (sia il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sezione statistica, sia la Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, Autorità centrale per la Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993, documentano il passaggio, nel caso dell’adozione internazionale, da quasi settemila domande nel 2007 a una stima di circa cinquecento domande per il 2024).
La pronuncia della Corte sollecita almeno tre considerazioni, alle quali vuole brevemente accennarsi.
In primo luogo, il riconoscimento costituzionale della famiglia monoparentale si iscrive nell’ormai definitivo superamento della famiglia “isola”, secondo l’immagine di Arturo Carlo Jemolo, a favore “dell’arcipelago familiare”, secondo la felice espressione di Francesco Donato Busnelli.
In secondo luogo, colpisce il peso assegnato nell’economia della decisione dalla Corte all’autodeterminazione orientata alla genitorialità, quale interesse per la Corte capace di essere bilanciato con quello del figlio. Il passaggio è destinato a riaccendere il dibattito, in realtà mai sopito, esploso con la pronuncia n. 162 del 2014, che ha superato il divieto di fecondazione eterologa facendo leva sulla tutela del “desiderio alla genitorialità”.
Da ultimo, non sembra dubitabile che, a seguito della pronuncia della Corte, si porrà presto la questione relativa allapossibilità da parte delle coppie, anche dello stesso sesso, di adottare, e ciò quanto meno in relazione all’adozione di minori stranieri residenti all’estero.
